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Statuto

   

 

“LA FENICE – Transessuali e Transgender Milano”

 Associazione di volontariato

 

 Art. 1 - Costituzione

 

1.1 È costituita l’associazione, denominata “LA FENICE – Transessuali e Transgender Milano”, che in seguito sarà denominata “La Fenice” o l’Associazione.

L’Associazione e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 e delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.2 I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di   trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine      associativa alla vita dell’Associazione stessa.

1.3 La durata dell’Associazione è illimitata.

1.4 L’Associazione ha sede in Milano.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

 

 Art. 2 – Finalità

L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

 2.1 “La Fenice”, in considerazione del patto di costituzione, intende tutelare e promuovere il diritto  all'identità personale di quanti si riconoscono transessuali, transgender, intersessuati e di chiunque, in ragione della propria identità di genere, viva un disagio di carattere esistenziale dovuto a caratteristiche fisiche ricollegabili al proprio sesso biologico o alla concezione, culturalmente egemone a livello sociale, binaria dei generi sessuali (maschio/femmina = uomo/donna).

La realizzazione di queste persone, che di seguito saranno indicate per brevità con l’acronimo “T*”, è oggi ostacolata culturalmente e socialmente: stigmatizzazione e pregiudizi spesso influiscono negativamente sulla loro vita sociale, lavorativa, privata/affettiva.
La Fenice si prefigge di intervenire nel campo della cultura e dell'informazione, nel dialogo e confronto con istituzioni, partiti e sindacati, nell'alleanza con altri movimenti che condividano i suoi obiettivi e principi.

 2.2 Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Associazione si propone di:

*       Istituire consultori pubblici e/o privati per favorire:
- l'inserimento (o il re-inserimento) delle persone T* nel mondo del lavoro;
- la loro piena integrazione sociale;
- la ricerca di abitazione;
- l'incontro e/o confronto delle realtà T* tramite l'attivazione di centri culturali.

*       Fare opera di supporto e informazione circa i problemi delle persone T* in particolare presso: servizi sociali, forze dell'ordine, frontiere, uffici anagrafici, strutture socio-sanitarie, magistratura, enti di formazione scolastica, sindacati, associazioni di categoria, ordine dei medici e degli psicologi, aziende.

*       Istituire strutture locali di supporto alle persone T* che prevedano: linee telefoniche di aiuto, counselling, informazioni medico-legali, prevenzione delle malattie trasmissibili sessualmente, formazione di gruppi di auto-aiuto rivolti specificatamente a persone T* e loro familiari, partner, amici, al fine di favorire una migliore conoscenza e comprensione delle relative problematiche.

*       Rappresentare a livello nazionale la realtà T* in sede legislativa e giudiziaria, collaborando con tutte le altre realtà sociali, politiche e associative nazionali.

*       Collaborare alla realizzazione di un sistema normativo più evoluto in materia di parità dei diritti, delle libertà civili e dell'autodeterminazione delle persone T* in riferimento ai diritti fondamentali della Costituzione Italiana e dei vari organismi sovranazionali.
Obiettivi dell'Associazione saranno altresì il riconoscimento dei diritti civili delle coppie T*, l'abolizione di ogni discriminazione normativa relativa al genere e all'orientamento sessuale, il riconoscimento dell'autodeterminazione alla propria identità di genere delle persone intersessuate e di quanti non si identificano necessariamente con i contenuti stereotipati dei termini "maschio" e "femmina".

*       Favorire il riconoscimento giuridico delle persone T* e il loro diritto ad avere dei documenti consoni alla loro identità di genere per permettere una vita sociale libera da discriminazioni e/o ostacoli legati al loro sesso, genere ed orientamento sessuale.

*       Promuovere il diritto delle persone intersessuate all'autodeterminazione della propria identità di genere, abolendo (tranne nei casi in cui vi sia reale ed accertato rischio grave per la salute) la riassegnazione chirurgica - e conseguente attribuzione anagrafica -alla quale sono attualmente sottoposte di prassi alla nascita.

*       Lavorare all’aggregazione ed all’organizzazione delle persone T* con l'istituzione di momenti culturali, ricreativi, formativi, di supporto, di socializzazione, di confronto e di crescita.

*       Favorire la nascita di realtà di supporto e di mutuo soccorso tra persone T* quali case-famiglia, alloggi, centri di prima accoglienza, cooperative di lavoro, case di accoglienza per malati di AIDS.

*       Permettere alle persone T* di non essere costrette alla scelta spesso obbligata della prostituzione come unica forma di sopravvivenza economica, favorendo invece un diverso inserimento sociale e lavorativo.

*       Realizzare un censimento periodico della realtà T* come osservatorio della situazione nazionale e punto di verifica delle politiche dell'Associazione stessa.

*       Impegnarsi nella campagna di prevenzione e informazione contro le malattie a trasmissione sessuale attraverso la promozione di iniziative atte a raggiungere lo scopo. La Fenice tutela il lavoro e la presenza delle persone affette da HIV a tutti i livelli dell'Associazione.

2.3 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.4 L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

 

Art. 3 - Soci

 

3.1 Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Può aderire a “La Fenice”, in qualità di socio, chiunque si riconosca nelle finalità dell'Associazione. L'adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, del Regolamento Interno e l'adozione della tessera sociale. La tessera ha la durata di un anno solare. Entro la fine di febbraio la stessa deve essere rinnovata, pena la decadenza della qualità di socio. La violazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno può essere motivo di esclusione del socio.

 I soci de “La Fenice” possono essere:
- ordinari;
- sostenitori;
- onorari (per meriti dimostrati nel perseguimento delle finalità dell'Associazione).
Le quote associative per entrambe le categorie vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

 I soci ordinari e sostenitori dell'Associazione hanno diritto a:

*       conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

*       partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

*       usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

*       dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

 

3.2 Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri

3.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

       3.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza

                riserve lo Statuto dell'Associazione.

 3.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in                       esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione   deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

 3.4.3 Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione:

- per dimissioni volontarie:

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;

- per decesso;

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci che devono decidere  sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

 

4.1 Gli aderenti hanno il diritto:

 

*       di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo per la tessera sociale) e di votare direttamente o per delega;

*       di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;

*       di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

*       di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;

*       di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 

 4.2 - Gli aderenti sono obbligati:

 

*       a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi

*       sociali;

*       a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;

*       a svolgere le attività preventivamente concordate;

*       a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

 

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

*       da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

*       eventuali fondi di riserva;

*       da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.Le

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

*       contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;

*       contributi di privati ;

*       contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

*       contributi di organismi internazionali;

*       donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;

*       rimborsi derivanti da convenzioni;

*       rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

*       entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

*       fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

 

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione

 

Gli organi dell'Associazione sono:

*       L’Assemblea dei Soci;

*       Il Consiglio Direttivo;

*       Il Presidente.

 

L’Assemblea dei soci può inoltre eleggere un Presidente Onorario ed un Vicepresidente Onorario.

 

Possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

*       Il Collegio dei Revisori dei Conti;

*       Il Collegio dei Garanti.

*       Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

 

 Art. 7 - Assemblea dei Soci

 

 7.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’ Associazione.

 7.2 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal

Presidente dell'Associazione.

 7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque

ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

 7.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

 L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

*       l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;

*       l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

*       l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

*       eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

*       eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

*       eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

*       approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

*       ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio

Direttivo per motivi di urgenza;

*       fissare l’ammontare della quota associativa.

 7.5 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

 7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

 7.7 L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

 7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

 7.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.

 7.10 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro socio.

 

 Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

 

 8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

 8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

 8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 8.4 Compete al Consiglio Direttivo:

*       compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

*       fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

*       sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;

*       determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

*       eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti );

*       nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

*       accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

*       deliberare in merito all esclusione di soci;

*       ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

*       assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

*       istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

*       nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 Art. 9 – Presidente

 

 9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

 9.2 Il Presidente:

*       dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

*       ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

*       ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti

*       l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

*       presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;

*       in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Art 10 - Presidente Onorario

 

Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione. La carica di Presidente Onorario può essere attribuita agli ex Presidenti dell’Associazione.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

Art 11 – Vicepresidente Onorario

 

Il Vicepresidente Onorario è eletto dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione. La carica di Vicepresidente Onorario può essere attribuita agli ex Vicepresidenti dell’Associazione.

Il Vicepresidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

 

 Art 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

 

 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 Il Collegio:

*       elegge tra i suoi componenti il Presidente

*       esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

*       agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su

*       segnalazione di un aderente;

*       può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

*       riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

 

 Art. 13 - Collegio dei Garanti

 

 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

*       ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

*       giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

 

 Art. 14 - Gratuità delle cariche

 

 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese  effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.

 Art. 15 – Bilancio

 

 13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

 13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

 13.3 Il bilancio deve coincidere con l anno solare.

 13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’ art.2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

 

 Art. 16 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione

 

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

 Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

 Art. 18 - Norme di Funzionamento

 

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e

approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo

avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

 

           

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