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“LA FENICE – Transessuali e Transgender Milano”Associazione di volontariato Art. 1 - Costituzione
1.1 È costituita l’associazione, denominata “LA FENICE – Transessuali e Transgender Milano”, che in seguito sarà denominata “La Fenice” o l’Associazione. L’Associazione e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 e delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 1.2 I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa. 1.3 La durata dell’Associazione è illimitata. 1.4 L’Associazione ha sede in Milano. 1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.
Art. 2 – FinalitàL’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 2.1 “La Fenice”, in considerazione del patto di costituzione, intende tutelare e promuovere il diritto all'identità personale di quanti si riconoscono transessuali, transgender, intersessuati e di chiunque, in ragione della propria identità di genere, viva un disagio di carattere esistenziale dovuto a caratteristiche fisiche ricollegabili al proprio sesso biologico o alla concezione, culturalmente egemone a livello sociale, binaria dei generi sessuali (maschio/femmina = uomo/donna).
La realizzazione di queste persone, che di seguito
saranno indicate per brevità con l’acronimo “T*”, è oggi ostacolata
culturalmente e socialmente: stigmatizzazione e pregiudizi spesso influiscono
negativamente sulla loro vita sociale, lavorativa, privata/affettiva. 2.2 Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Associazione si propone di:
2.3 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. 2.4 L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente. Art. 3 - Soci
3.1 Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Può aderire a “La Fenice”, in qualità di socio, chiunque si riconosca nelle finalità dell'Associazione. L'adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, del Regolamento Interno e l'adozione della tessera sociale. La tessera ha la durata di un anno solare. Entro la fine di febbraio la stessa deve essere rinnovata, pena la decadenza della qualità di socio. La violazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno può essere motivo di esclusione del socio.
I soci de “La Fenice” possono essere: I soci ordinari e sostenitori dell'Associazione hanno diritto a:
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
3.2 Il numero degli aderenti è illimitato. 3.3 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri 3.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti 3.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. 3.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione. 3.4.3 Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione: - per dimissioni volontarie: - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; - per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso; - per decesso; - per comportamento contrastante con gli scopi statutari; - per persistente violazione degli obblighi statutari. 3.4.4 L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Art. 4 - Diritti e doveri dei soci
4.1 Gli aderenti hanno il diritto:
4.2 - Gli aderenti sono obbligati:
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Art. 5 - Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
L’Assemblea dei soci può inoltre eleggere un Presidente Onorario ed un Vicepresidente Onorario.
Possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
Art. 7 - Assemblea dei Soci
7.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’ Associazione. 7.2 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione. 7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. 7.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
Direttivo per motivi di urgenza;
7.5 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. 7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione. 7.7 L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta. 7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. 7.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15. 7.10 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro socio.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. 8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti). 8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. 8.4 Compete al Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Art. 9 – Presidente
9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti. 9.2 Il Presidente:
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art 10 - Presidente Onorario
Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione. La carica di Presidente Onorario può essere attribuita agli ex Presidenti dell’Associazione. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art 11 – Vicepresidente Onorario
Il Vicepresidente Onorario è eletto dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione. La carica di Vicepresidente Onorario può essere attribuita agli ex Vicepresidenti dell’Associazione. Il Vicepresidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art 12 - Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:
Art. 13 - Collegio dei Garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:
Art. 14 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione. Art. 15 – Bilancio
13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea. 13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. 13.3 Il bilancio deve coincidere con l anno solare. 13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’ art.2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 16 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione
14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. Art. 17 - Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni. Art. 18 - Norme di Funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.
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